CASS. CIV. - sez. I - 26 maggio 2016, n. 10936 - In tutti i casi in cui vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, è necessaria la nomina di un curatore speciale, la cui omissione, come nella specie, determina la nullità dell'intero procedimento. É quanto ha stabilito la Prima sezione civile di Piazza Cavour nella sentenza n. 10936 del 26 maggio 2016. Dopo aver ricostruito il fatto, si analizzano la natura e la funzione del curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., in particolare, con riguardo al caso di conflitto di interessi tra una s.r.l. ed il suo liquidatore, nell'ipotesi di un giudizio di responsabilità promosso da un socio della società stessa. Ne consegue che la s.r.l., litisconsorte necessario, non può essere rappresentata dallo stesso soggetto convenuto con l'azione di responsabilità. E, appunto, l'omessa nomina di un curatore speciale determina un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale.
Note
Arbitrato e processo civile 17.11.2016
È nullo l’intero procedimento in caso di omessa nomina del curatore speciale della società litisconsorte nel giudizio di responsabilità promosso dal socio
di Vincenzo Papagni