CASS. CIV. – sez. III – 11 settembre 2014, n. 19149 (sent.) - La nomina del curatore speciale previsto dall’art. 78 c.p.c. ha efficacia ex tunc. Essa, pertanto, se avviene in appello e dopo lo spirare del termine per appellare lascia fermi gli effetti dell’appello tempestivamente proposto dal rappresentante dell’appellante in conflitto di interessi (massima tratta direttamente dal principio di diritto enunciato nella sentenza).
Note
Arbitrato e processo civile 28.11.2014
Gli effetti della nomina in corso di causa del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. retroagiscono ex tunc
di Vito Amendolagine