Sommario:
- 1. La fondazione di partecipazione come soggetto “pubblicistico”
- 2. Evoluzioni successive: le fondazioni e la giurisdizione della Corte dei conti
- 3. La giurisprudenza attuale
- 4. Conclusioni
- 5. Riferimenti bibliografici
La fondazione di partecipazione rappresenta una tipologia di fondazione aperta alla partecipazione di persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. Tale tipologia di fondazione si caratterizza per un particolare rapporto tra fondazione e fondatori, i quali continuano ad esercitare il controllo sulle attività della stessa, partecipando attivamente alla gestione (Corte conti, 15-19/08/2021-SEZAUT). Per ritenere applicabili le disposizioni che regolano la responsabilità erariale, in relazione al danno cagionato al patrimonio di un ente giuridico formalmente privato ancorché partecipato da pubbliche amministrazioni, occorre avere riguardo alle disposizioni statutarie che ne regolano l'attività. Conseguentemente, anche l'individuazione del giudice competente a giudicare degli atti adottati e dei comportamenti posti in essere dal soggetto in questione e dai suoi amministratori deve partire dall'analisi delle disposizioni statutarie dell'Ente.