Trib. Roma,
Le pronunce in commento ribadiscono che, in forza della business judgement rule nella valutazione delle condotte di amministratori e di liquidatori, l'autorità giudiziaria può censurare quelle che esprimono scelte irragionevoli, negligenti o in conflitto di interessi con la società. A fronte della competenza esclusiva dell'organo gestorio, sancita dall'art. 120-bis CCII, risultano censurabili le decisioni assunte in contrasto con i criteri di liquidazione approvati dall'assemblea o volte a eludere il controllo del collegio sindacale, specie ove sia omessa la valutazione degli strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale. Tali condotte integrano gravi irregolarità gestorie rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c.



