In tema di effetti della cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, il disposto dell'art. 2495,comma 2 (oggi comma 3), c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Note
Società e concorrenza 23.02.2021
Sulla responsabilità dei soci per i debiti di s.r.l. estinta: l'onere della prova della riscossione dell'attivo in base al bilancio di liquidazione
di Diletta Lenzi