A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013, non vi può più essere dubbio dell’inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni appaltanti dalla responsabilità in solido con il datore di lavoro per i crediti di lavoro e previdenziali vantati dai dipendenti delle aziende appaltatrici di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. La disposizione, pur non avendo natura interpretativa, non fa altro che specificare quanto già contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 secondo cui «il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale».
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Lavoro 03.04.2015
Applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale del committente alle società per azioni a partecipazione pubblica
di Giovanni Mimmo