L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che «[…] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore […] entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […]». Premesso che la giurisprudenza è unanime nel ricondurre la fattispecie all’interno della decadenza, si è posta la questione se al fine di impedire il compimento della decadenza sia sufficiente una mera diffida stragiudiziale, ovvero se sia necessario intraprendere una azione giudiziaria, come affermato dal Tribunale di Roma con sentenza dell’11 marzo 2014. Nella nota si analizzano le due diverse tesi e si conclude per la tesi opposta a quella sostenuta dal Tribunale di Roma, per cui sarebbe idonea ad impedire la decadenza anche una mera diffida stragiudiziale.
Note
Lavoro 15.01.2015
La decadenza dall’azione del lavoratore contro il committente ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003
di Giovanni Mimmo