Corte EDU, sez. III,
Il contributo concerne una sentenza di una camera della Corte EDU, che ha ritenuto sussistere violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata), della CEDU da parte della Svizzera, il cui Tribunale Federale ha ritenuto conforme all'ordine pubblico la decisione dell'organo arbitrale sportivo l'applicazione di un regolamento che impone la scelta tra la non partecipazione alle gare di atletica leggera femminile o l'abbassamento farmacologico dei livelli di testosterone da parte della nota atleta sudafricana Caster Semenya, la quale fisiologicamente (senza cioè l'assunzione di agenti farmacologici) presenta livelli elevati di testosterone. Il testo affronta il quadro dell'autonomia sportiva in cui si inserisce la vicenda nonché alcuni profili scientifici; su tali basi si affrontano la questione del possibile bilanciamento degli interessi in gioco e i profili di discriminazione sessuale. Il commento si conclude con qualche notazione circa l'interesse della futura sentenza della Grande Camera, cui il caso è stato rimesso su istanza della Svizzera.



