Trib. Torino, sez. lav.,
La possibilità che nell'ambito di un contratto di agenzia il preponente operi in qualità di distributore di prodotti altrui è occorrenza assai frequente. Né sono rare le volte in cui il rapporto di distribuzione viene meno a causa dell'intervento di una delle molte vicende che possono interessare il relativo contratto, non ultime il legittimo recesso dell'altro contraente o il maturare del termine di scadenza. Cessato il rapporto di distribuzione non è difficile poi ipotizzare il decadere dell'interesse e della ragione di proseguire nel rapporto di agenzia. Emerge allora la necessità di appurare se ed in quali limiti sia ragionevole e comunque conforme a legge (art. 1751 c.c.) imporre sul preponente il carico economico, fondato sul successo ottenuto dall'agente in termini di buon fine degli affari promossi o clienti acquisiti al preponente, del pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto quando la distribuzione dei prodotti promossi dall'agente è ormai passata in capo ad altre imprese e con essa la capacità di beneficiare della rinomanza dei prodotti stessi e del relativo marchio.



