Cass. civ., Sez. lavoro, ord.,
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23331/2024, interviene nuovamente sull'art. 1751-bis c.c., consolidando i precedenti orientamenti in tema di derogabilità dell'onerosità del patto di non concorrenza dell'agente e precisando, in aggiunta, che tale deroga può estendersi anche alle modalità di pagamento della relativa indennità di non concorrenza. Difatti, l'art. 1751-bis c.c., così come integrato dall'art. 23 della l. n. 422/2000, che prevede, in presenza di un patto di non concorrenza, la corresponsione di un'indennità di natura non provvigionale all'agente in occasione della cessazione del rapporto, è derogabile, secondo la pronuncia in esame, sia quanto all'obbligo di corresponsione che alle modalità di pagamento, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.