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Arbitrato e processo civile 23.04.2025

La negoziazione assistita familiare: il ruolo del P.M. e i poteri del presidente del Tribunale

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Sommario:

  1. 1. L'accordo di negoziazione assistita in materia familiare: caratteri generali
  2. 2. Il ruolo del pubblico ministero
  3. 3. La fase eventuale davanti al Presidente del Tribunale
 

La riforma Cartabia ha ampliato il raggio di applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati – prevedendo la possibilità, tra l'altro, di far accedere all'istituto i genitori non coniugati – come alternativa al procedimento su domanda congiunta dinanzi al giudice di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso pendente dinnanzi agli uffici giudiziari ordinari e disincentivare il ricorso alla giurisdizione. L'art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 in particolare contiene alcune modifiche in materia di negoziazione assistita familiare; il comma 2-bis statuisce che l'accordo-raggiunto nell'ambito del procedimento venga trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Inoltre, nell'articolo esaminato è stata inserita una ulteriore variazione con la previsione della trasmissione dell'accordo negoziato al Presidente del Tribunale non solo nel caso in cui lo stesso non rispetti i requisiti formali e qualora non corrisponda all'interesse dei figli, ma anche quando si ritiene opportuno l'ascolto del minore.