Sommario:
- 1. L'accordo di negoziazione assistita in materia familiare: caratteri generali
- 2. Il ruolo del pubblico ministero
- 3. La fase eventuale davanti al Presidente del Tribunale
La riforma Cartabia ha ampliato il raggio di applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati – prevedendo la possibilità, tra l'altro, di far accedere all'istituto i genitori non coniugati – come alternativa al procedimento su domanda congiunta dinanzi al giudice di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso pendente dinnanzi agli uffici giudiziari ordinari e disincentivare il ricorso alla giurisdizione. L'art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 in particolare contiene alcune modifiche in materia di negoziazione assistita familiare; il comma 2-bis statuisce che l'accordo-raggiunto nell'ambito del procedimento venga trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Inoltre, nell'articolo esaminato è stata inserita una ulteriore variazione con la previsione della trasmissione dell'accordo negoziato al Presidente del Tribunale non solo nel caso in cui lo stesso non rispetti i requisiti formali e qualora non corrisponda all'interesse dei figli, ma anche quando si ritiene opportuno l'ascolto del minore.



