Sommario:
- 1. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della negoziazione assistita in materia familiare
- 2. La convenzione di negoziazione assistita
- 3. I compensi
- 4. Gli avvocati delle parti e la conclusione dell'accordo
- 5. Il contributo unificato
- 6. La competenza territoriale di negoziazione assistita familiare
- 7. La fase davanti al Procuratore della Repubblica competente
- 8. I protocolli e le linee guida di alcune Procure della Repubblica dei Tribunali competenti
- 9. La fase eventuale davanti al Presidente del Tribunale
- 10. Trasmissione dell'accordo munito di nullaosta o autorizzazione all'ufficiale dello stato civile
- 11. L'ascolto del minore
- 12. Gli alimenti
- 13. La c.d. “Una Tantum”
- 14. La conservazione degli accordi
- 15. I patti di trasferimento immobiliare
- 16. Conclusioni
L'istituto della negoziazione assistita in materia familiare è stato introdotto - per la prima volta - dal D.l. 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n.162, per semplificare l'iter che conduce i coniugi a porre fine al proprio vincolo affettivo, creando una procedura conciliativa alternativa rispetto alla giurisdizione; esso recentemente è stato modificato dalla L. n. 206/2021 e dal D.lgs.n. 10 ottobre 2022, n.149, come di seguito specificato. Il procedimento di negoziazione assistita - nell'ambito di cui trattasi - consente di valorizzare l'autonomia negoziale delle parti e il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti; inoltre, è l'unica procedura che conferisce all'avvocato il potere di autenticare un atto che va a costituire un titolo esecutivo, superando in questo modo anche il modello francese.