CGUE, sez. IV,
La CGUE affronta il tema dell'abuso del diritto di accesso alle informazioni personali e stabilisce che anche una prima richiesta di accesso può essere considerata eccessiva, ai sensi dell'art. 12 (5) RGPD, in presenza di prove oggettive di un intento strumentale, diretto non alla conoscenza del trattamento, ma alla costruzione artificiosa dei presupposti per avanzare una pretesa risarcitoria. La sentenza precisa, inoltre, le condizioni prescritte dall'art. 82 RGPD per accedere al risarcimento del danno, e cioè un pregiudizio effettivo, dimostrabile e causalmente connesso ad una violazione del regolamento RGPD.



