Cass., sez. II,
L'ordinanza interlocutoria n. 23/2025 offre l'occasione per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti sull'ampiezza della nozione di “trascuratezza” di cui all'art. 2900 c.c., prevalentemente intesa in senso estensivo, sino a ricomprendere non solo la condotta omissiva del debitore, ma anche qualsiasi comportamento caratterizzato da un esercizio qualitativamente o quantitativamente insufficiente dei propri diritti. Il contributo, seguendo l'ordine espositivo adottato dalla Seconda Sezione, analizza poi le vie ermeneutiche percorse dal Giudice di legittimità nella ricerca di un fondamento normativo idoneo a legittimare l'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso.