CASS. CIV. - sez. I -23 marzo 2016, n. 5762 - La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
Note
Obbligazioni e contratti 19.09.2016
La conclusione del contratto non esclude la responsabilità precontrattuale. I c.d. quasi vizi: la violazione del dovere di informazione nella fase delle trattative
di Francesco Lupia