CASS. CIV. - sez. I - 12 maggio 2015, n. 9636 - La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, anche nell’ambito della procedura pubblicistica di scelta del contraente, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto; pertanto, non rileva la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica espressa nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione e in altri provvedimenti successivi (anche emessi in autotutela), ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall’amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, poiché tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale.
Note
Obbligazioni e contratti 16.02.2016
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione tra buona fede oggettiva, legittimo affidamento e dovere di informazione
di Gianluca Tarantino