Cass., sez. II,
La Corte di Cassazione, nella sentenza che si annota, è chiamata a pronunciarsi su una dichiarazione contenente l'impegno ad adempiere il debito altrui. La dichiarazione è qualificata nel precedente grado di giudizio come negozio impegnativo in ordine al pagamento del debito altrui; la Suprema Corte, mantenendo ferma la qualificazione operata dalla Corte d'Appello, si limita, tuttavia, a dichiarare la nullità del negozio laddove, forse, sarebbe stato opportuno innanzitutto argomentare sulla correttezza di detta qualificazione e sulla possibilità di riqualificarlo come espromissione.