Sommario:
- 1. L'accessorietà fideiussoria quale fondamento della “teoria del professionista di rimbalzo”. I limiti di tale impostazione
- 2. (Segue): le critiche avanzate dalla dottrina nei confronti dei meccanismi qualificatori “automatici”
- 3. Autonomia soggettiva del fideiussore e rilevanza dei rapporti parentali nella giurisprudenza unionale e di Cassazione
- 4. Contratto autonomo di garanzia e tutela consumeristica. Le posizioni conservative della giurisprudenza
- 5. Necessità della protezione consumeristica del garante autonomo a fronte della realtà fattuale del mercato creditizio
- 6. Il contratto autonomo di garanzia e la tutela consumeristica nel recente revirement della Cassazione
- 7. La “sorte” del contratto autonomo a seguito della caducazione delle clausole abusive
- 8. Conclusioni. L'utilizzo delle trattative a salvaguardia della garanzia “a struttura forte”
Ai fini dell'eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore, la giurisprudenza di Cassazione supera l'idea che una caratteristica strutturale dell'atto – l'accessorietà fideiussoria – possa determinare la qualificazione soggettiva della persona, sì da guardare al garante – e non al garantito – per verificare in concreto la sussistenza dei requisiti consumeristici e la sussistenza di un suo interesse di natura privata a concedere la garanzia.
La rinnovata impostazione è recentemente estesa dalla Cassazione anche alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia consentendo, in tal guisa, al “garante autonomo” – laddove egli assuma i connotati di consumatore – di invocare la nullità (di protezione) proprio delle clausole di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che qualificano e connotano la fattispecie quale garanzia atipica.
L'accertamento dell'abusività di tali clausole, cui consegue la caducazione dal contratto autonomo di garanzia, pone l'interprete di fronte alla questione della “sorte” del contratto stesso.