Cass., Sez. III
In materia di contratti di somministrazione, ad avviso della Corte di cassazione, l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento è a carico del soggetto somministrante, anche, allorquando la questione sia stata avanzata dalle parti mediante eccezione di inadempimento.