Cass., Sez. III, ord.
Diversamente dal contratto preliminare unilaterale, che comporta il sorgere dell'obbligazione di prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non alienare il bene a terzi, prima che il prelazionario dichiari non voler esercitare il diritto spettantegli o, lo stesso si estingua; ed un'obbligazione positiva, avente ad oggetto l'obbligo di effettuare la denuntiatio al prelazionario, nel caso in cui si determini a venderlo.