Note

Obbligazioni e contratti 17.05.2024

Il danno conseguente alla mancata percezione dei canoni di locazione concordati e la nozione di «maggior danno» ex art. 1591 c.c.: la parola alle Sezioni Unite

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Cass., Sez. III, ord.

 

Il contributo concerne la risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore e l’eventuale configurabilità di una forma di risarcimento del danno successivo al rilascio dell’immobile per i canoni che il locatore avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del contratto. La Terza Sezione civile, in presenza di contrasto giurisprudenziale in materia di danno conseguente (ai sensi dell’art. 1223 c.c.) all’evento dannoso, rappresentato dalla mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore, rimette il ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.