Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve procedere in primo luogo ad individuare – in termini monetari – un parametro di natura quantitativa ancorato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, e, in subordine, ad adeguare il quantum, riferendosi ad uno o più fattori caratterizzati da oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità, di modo che si possa effettuare un controllo ex post circa l'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Note
Obbligazioni e contratti 13.05.2024
Liquidazione del danno non patrimoniale accertato in via equitativa: individuazione della natura e dei presupposti di applicazione
di Federica Marani