La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà di costruire inerente al proprio diritto di proprietà nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., trascrivibile ex art. 2634, n. 2-bis, c.c., assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto “diverso” avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 9 Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 e 10, comma 2, Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Note
Obbligazioni e contratti 04.08.2021
Considerazioni a prima lettura intorno a Cass., sez. un., 9 giugno 2021, n. 16080: il negozio di cessione di cubatura non trasferisce un diritto reale
di Nicola Rumine