Approfondimenti

Obbligazioni e contratti 25.09.2014

Sull’esercitabilità da parte del mandante senza rappresentanza delle azioni contrattuali scaturenti dal negozio gestorio concluso dal mandatario

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Sommario:

  1. 1. L'irriverente fascino della disciplina del mandato.
  2. 2. Il potere del mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dal negozio gestorio e la struttura del mandato.
  3. 3. La timida posizione della giurisprudenza.
  4. 4. La munifica dottrina.
  5. 5. Il potere di sostituzione del mandante come legittimazione all'esercizio di un diritto altrui in funzione di autotutela. Un confronto con la disciplina della mediazione.
  6. 6. Ancora sull’autotutela privata: puntualizzazioni.
  7. 7. Il diritto vivente delle Sezioni Unite. Note critiche.
 

Il mandatario che agisce in proprio nome si obbliga direttamente nei confronti del terzo, come se l'affare fosse suo proprio. A quanto pare, l'agire in nome proprio compromette unicamente il mandatario, perfino se il terzo apprenda l'esistenza della macchinazione del mandante.

L'Autore, traendo spunto da una passata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, analizza l'art. 1705 c.c. con particolare riguardo all’esercitabilità da parte del mandante senza rappresentanza delle azioni contrattuali scaturenti dal negozio gestorio concluso dal mandatario