Sommario:
- 1. La procura utilizzata in termini oggettivamente parziali
- 2. La cura dell'interesse
- 3. La restituzione del prezzo al dominus
- 4. La non-sostanzialità della formula fiscale
Nelle brevi riflessioni si tenta di avvalorare la convinzione che la procura, quale atto unilaterale, sia idonea ad attribuire esclusivamente "poteri"; il procuratore, in conseguenza, esercitandoli, potrà spendere legittimamente il nome altrui. Con la produzione degli effetti del negozio concluso immediatamente nella sfera giuridico-patrimoniale del dominus. La procura è indipendente – strutturalmente e funzionalmente – dal rapporto di mandato (che può esistere o meno) e non genera obblighi per il procuratore.



