Il preliminare di preliminare può ben essere sorretto da un interesse meritevole di tutela e quindi si può fare. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A scendere nelle pieghe della pronuncia, però, appare ben presto chiaro che gli accordi, la validità dei quali si avalla, non sono propriamente riconducibili allo schema del preliminare. La loro rilevanza si esaurisce piuttosto nella fase antecedente alla conclusione del contratto, eventualmente anche preliminare, in quanto anzitutto volti specificare e concretizzare quel dovere di buona fede che regge il momento delle trattative. Perciò non propriamente contratti a opinione della Corte, sebbene idonei a costituire la fonte di un’obbligazione la cui violazione darebbe luogo a responsabilità contrattuale. Il contenuto di tale obbligazione e la sua stessa prospettabilità, tuttavia, sono tutte da valutare.
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Obbligazioni e contratti 12.10.2015
Le Sezioni Unite sull’oggetto del c.d. preliminare di preliminare: dall’obbligo a contrarre all’obbligo a trattare
di Maddalena Semeraro