Sommario:
- 1. Il giudizio presupposto.
- 2. Clausola penale e caparra confirmatoria: i due istituti a confronto.
- 3. Le ordinanze “gemelle” n. 248 del 13 ottobre 2013 e n. 77 del 26 marzo 2014 della Corte Costituzionale.
- 4. Conclusioni.
Il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. non può esser esercitato per la caparra confirmatoria in considerazione delle chiare differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, intercorrenti tra la figura della clausola penale e quella della caparra confirmatoria. Infatti, se la clausola penale ha una funzione, insieme, di coercizione all'adempimento che di anticipazione del risarcimento dovuto, in caso di inadempimento, la caparra confirmatoria, pur assolvendo anch'essa una funzione di preventiva liquidazione del danno, per il caso dell'altrui inadempimento, svolge altresì la funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.
Nè può ritenersi che la norma dell'art. 1384 c.c., prevedente il potere del giudice di ridurre equamente la clausola penale, cui testualmente si riferisce, sia applicabile analogicamente oltre l'ambito di detta clausola, trattandosi di norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e sanzionata dall'art. 1322 c.c., che impone il rispetto dell'autonomia contrattuale dei privati; come tale, non è passibile di applicazione in situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.