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Obbligazioni e contratti 25.06.2019

Differenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: l'onere della prova

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Sommario:

  1. 1. Inquadramento.
  2. 2. La prova del danno.
  3. 3. La prova del nesso di causalità.
  4. 4. La rinnovata rilevanza della discriminazione tra obbligazioni di mezzi e di risultato a fini probatori.
  5. 5. La distribuzione dell'onere probatorio nelle responsabilità professionali legali.
  6. 6. Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: incidenza sull'onere probatorio.
  7. 7. Incongruenze probatorie della qualificazione giuridica della responsabilità precontrattuale come ipotesi di responsabilità contrattuale.
  8. 8. L'onere della prova nelle obbligazioni senza prestazione.
 

L'analisi che segue muove dall'intento di valorizzare, in una prospettiva dinamica, accanto alla fissità ed astrattezza di una regola generale di distribuzione dell'onere probatorio, in ragione dell'evocazione in giudizio di fattispecie di responsabilità contrattuale piuttosto che aquiliana, i relativi punti di contatto, le ampie deroghe e le possibili incongruenze di una simile ripartizione. I punti di contatto possono essere rintracciati nella comune individuazione dei criteri di riparto con riguardo alla dimostrazione del danno e del nesso causale, sia in senso materiale sia in senso giuridico. Le deroghe, tali da rendere elastica e mutevole la regola di fondo, si riscontrano in forza dell'affermazione di altri principi rilevanti dell'ordinamento giuridico, quali la vicinanza della prova, l’assioma secondo cui negativa non sunt probanda, il ragionamento inferenziale, la preponderanza dell'evidenza, la rinnovata vitalità della distinzione tra obbligazioni governabili e non, l'atteggiarsi della prova con riferimento alle singole tipologie di obbligazioni professionali. In ultimo, le incongruenze discendono dalla qualificazione giuridica di determinate ipotesi in termini contrattuali anziché extracontrattuali, o viceversa, come accade per la nuova responsabilità sanitaria, per la responsabilità precontrattuale, per le obbligazioni senza prestazione.