Sommario:
- 1. Introduzione
- 2. Stato legittimo del fabbricato: un preambolo doveroso
- 3. (Segue): fabbricati realizzati in epoca nella quale era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio
- 4. (Segue): fabbricati realizzati in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio
- 5. (Segue): stato legittimo in caso di condominio
- 6. (Segue): conclusione
- 7. Tolleranze costruttive ed esecutive; la dichiarazione asseverata
- 8. Casi particolari di interventi in parziale difformità
- 9. L'accertamento di conformità
- 10. Conclusioni e sfumature privatistiche: commerciabilità economica e giuridica
- 11. (Segue): il ruolo dell'autonomia privata
Con il d.l. 29 maggio 2024, n. 69 (conv., con modif., in l. 27 luglio 2024, n. 105) (c.d. Decreto “Salva Casa”), si è intervenuti, ancora, sulla disciplina dettata dal T.U. in materia edilizia. La ratio della novella è quella di agevolare la possibilità di regolarizzare le lievi difformità (abusi c.d. “minori”) degli immobili, spesso ostacolo alla commercializzazione degli immobili. In tale ambito assumono un particolare rilievo le questioni sullo stato legittimo dell’immobile, nozione che sottende la distinzione tra commerciabilità giuridica e commerciabilità economica, che incide inevitabilmente sull’atto di autonomia privata che dispone di un bene non regolare.



