Cass. Civ., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761
Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o altri diritti reali, ovvero che ne operano il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.
Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha un valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti hanno prodotto agli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis. Non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari (massima).