CORTE APP. MILANO - sez. fam. - 1 dicembre 2015, n. 2543 - Posto che la domanda di trascrizione dell’atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso non può essere accolta, poiché l’attuale legislazione italiana non riconosce tale unione, non è consentita, di conseguenza, la trascrizione della relativa sentenza straniera di divorzio.
Il provvedimento straniero di adozione piena di un minore ad opera del partner (anche se dello stesso sesso) del genitore biologico del minore non è contrario all’ordine pubblico e può essere pertanto trascritto nei registri dello stato civile, ove ciò corrisponda al superiore interesse del minore.