Nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo quando il fatto contestato e provato è contemplato da una previsione del contratto collettivo ovvero del codice disciplinare come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e si applica la tutela reintegratoria attenuata di cui dall'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970. In mancanza di una previsione contrattuale conservativa il giudizio di proporzionalità è effettuato dal giudice e si applica la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970. Poiché le previsioni dei c.c.n.l. sono formulate in vario modo ed il loro contenuto determina la diversificazione delle tutele, è necessario individuare quali sono i requisiti di tipizzazione che consentono la sussumibilità della condotta contestata in sede disciplinare ad una previsione contrattuale conservativa. La Cassazione afferma che il fatto contestato deve essere espressamente contemplato dalla previsione negoziale conservativa vincolante per il datore di lavoro e che non è possibile estendere le tipizzazioni contrattuali a casi non previsti sul presupposto del pari disvalore disciplinare.
Note
Lavoro 22.08.2019
Tutela reintegratoria ex art. 18: requisiti delle previsioni disciplinari conservative dei contratti collettivi e dei codici disciplinari
di Sabrina Mostarda