Note

Lavoro 23.03.2014

L’irrilevanza disciplinare del fatto posto a base del recesso comporta la reintegrazione ex art. 18, comma 4, l. 20 maggio 1970, n. 300

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TRIBUNALE DI MILANO – sez. lav. – 7 novembre 2013, n. 12967 (ord.)  -  L’irrilevanza disciplinare del fatto posto a fondamento del licenziamento – quale desunta dalla considerazione complessiva dei profili della fattispecie concreta – equivale all’insussistenza del fatto medesimo: ne consegue l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 18, comma 4, l. 20 maggio 1970, n. 300 (massima).