APP. ROMA - 7 maggio 2014 (sent.) - Non sussiste giusta causa di licenziamento, per mancanza di proporzionalità tra infrazione e sanzione, quando le condotte contestate al lavoratore, anche in ragione delle finalità (convocazione di un’assemblea sindacale da parte di un membro di RSA), del carattere episodico delle medesime, dell’assenza di concrete conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro, dell’assenza di precedenti disciplinari e del comportamento successivo alla contestazione, siano insuscettibili di minare la fiducia del datore di lavoro. Posto che l’art. 18, comma 4, St. lav., nel prevedere la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato quando il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, fa letterale riferimento non alle “tipizzazioni” del contratto collettivo (o del codice), bensì alle sue “previsioni”, demandando alle parti sociali la scelta del grado di analiticità mediante cui predeterminare l’applicazione di dette sanzioni, il giudice ordina la reintegrazione ogniqualvolta ritenga di poter sussumere il fatto contestato nella disposizione collettiva “elastica” o di chiusura relativa alle condotte di minor gravità.
Note
Lavoro 10.12.2014
La reintegrazione è applicabile anche in caso di norme pattizie “elastiche” sui fatti punibili con sanzione conservativa
di Federico Martelloni