In ragione di indizi gravi precisi e concordanti, il licenziamento deve intendersi come atto terminale, per un verso, e come culmine qualitativo, per altro verso, di una strategia di condotta volta a demansionare e ad emarginare il ricorrente, e successivamente ad estrometterlo con motivazioni pretestuose non appena egli si è posto in esplicito contrasto con la Società, trattandosi perciò di un caso tipico nel quale il licenziamento ha rappresentato la reazione ingiusta e arbitraria a comportamenti legittimi (sino al punto di avere il rango di diritti soggettivi, quale il diritto di azione in giudizio) del lavoratore, e deve dunque dichiararsi nullo in quanto determinato in via esclusiva da un motivo ritorsivo e quindi illecito.
Note
Lavoro 09.09.2020
Licenziamento dirigenziale pretestuoso e prova del motivo illecito
di Simone Varva