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Lavoro 14.06.2019

Il criterio dell'anzianità di servizio per la quantificazione del risarcimento nel licenziamento illegittimo e il divieto di discriminazione indiretta per età

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Sommario:

  1. 1. Introduzione.
  2. 2. La mancata disamina della compatibilità dell'art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015 con il divieto di discriminazione per età.
  3. 3. Anzianità di servizio e area di operatività del divieto di discriminazione indiretta per età.
  4. 4. Finalità legittima e proporzionalità dei mezzi per il suo raggiungimento nell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015.
  5. 5. Il criterio dell'anzianità di servizio dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018.
  6. 6. Conclusioni.
 

Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018, in parziale accoglimento delle questioni sollevate dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma [1], ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, anche nella versione modificata con il d.l. n. 87 del 2018 [2], poi convertito in l. n. 96del2018, nella parte in cui vincola la quantificazione dell'indennità alla sola anzianità aziendale posseduta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».