Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. La mancata disamina della compatibilità dell'art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015 con il divieto di discriminazione per età.
- 3. Anzianità di servizio e area di operatività del divieto di discriminazione indiretta per età.
- 4. Finalità legittima e proporzionalità dei mezzi per il suo raggiungimento nell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015.
- 5. Il criterio dell'anzianità di servizio dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018.
- 6. Conclusioni.
Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018, in parziale accoglimento delle questioni sollevate dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma [1], ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, anche nella versione modificata con il d.l. n. 87 del 2018 [2], poi convertito in l. n. 96del2018, nella parte in cui vincola la quantificazione dell'indennità alla sola anzianità aziendale posseduta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».