Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. La legge Fornero, tra fatto materiale e fatto giuridico: le interpretazioni dottrinali.
- 3. (Segue): Gli orientamenti della giurisprudenza.
- 4. La nozione di “fatto contestato” nelle ultime pronunce della Corte di Cassazione.
- 5. La scelta operata dal Legislatore con il d.lgs. n. 23 del 2015: il fatto materiale…
- 6. (Segue): …contestato: la necessaria rilevanza disciplinare della condotta.
- 7. La contrattazione collettiva: un ruolo marginalizzato?
- 8. Il d.lgs. n. 23 del 2015 alla prova della giurisprudenza: verso un fatto materiale a geometria variabile?
A quasi due anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, arrivano le prime pronunce giurisprudenziali di merito che dispongono la reintegrazione nell'ipotesi di “insussistenza del fatto materiale contestato”. Bisogna ricordare che, ad oggi, continua a sussistere, in materia di licenziamenti, una duplice disciplina. Ai lavoratori, se assunti prima del 7 marzo 2015, infatti, si applica l'art. 18 St. lav., come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92; se assunti dopo tale data, si applicano, invece, le previsioni di cui al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.