Approfondimenti

Lavoro 06.06.2017

Il licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato: orientamenti giurisprudenziali recenti

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. La legge Fornero, tra fatto materiale e fatto giuridico: le interpretazioni dottrinali.
  3. 3. (Segue): Gli orientamenti della giurisprudenza.
  4. 4. La nozione di “fatto contestato” nelle ultime pronunce della Corte di Cassazione.
  5. 5. La scelta operata dal Legislatore con il d.lgs. n. 23 del 2015: il fatto materiale…
  6. 6. (Segue): …contestato: la necessaria rilevanza disciplinare della condotta.
  7. 7. La contrattazione collettiva: un ruolo marginalizzato?
  8. 8. Il d.lgs. n. 23 del 2015 alla prova della giurisprudenza: verso un fatto materiale a geometria variabile?
 

A quasi due anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, arrivano le prime pronunce giurisprudenziali di merito che dispongono la reintegrazione nell'ipotesi di “insussistenza del fatto materiale contestato”. Bisogna ricordare che, ad oggi, continua a sussistere, in materia di licenziamenti, una duplice disciplina. Ai lavoratori, se assunti prima del 7 marzo 2015, infatti, si applica l'art. 18 St. lav., come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92; se assunti dopo tale data, si applicano, invece, le previsioni di cui al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.