CASS. CIV. - sez. lav. - 25 novembre 2015, n. 24157 - Dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la questione dell’applicabilità al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 così come novellato ha diviso sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito. La Corte di cassazione interviene ora accogliendo la tesi affermativa, peraltro con una motivazione molto scarna che suscita perplessità. Resta inoltre del tutto impregiudicato l’ulteriore problema dell’applicabilità al pubblico impiego del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti). Significativa anche l’altra statuizione enunciata nella sentenza della Suprema Corte, secondo la quale la tutela c.d. reintegratoria forte di cui al nuovo primo comma dell’art. 18 si applica anche in tutti i casi in cui il licenziamento contrasta con una norma di legge imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.).
Note
Lavoro 03.12.2015
La Corte di cassazione afferma l’applicabilità del nuovo art. 18 al pubblico impiego contrattualizzato
di Paolo Sordi