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Lavoro 24.04.2015

La disciplina del licenziamento nell’ambito del contratto a tutele crescenti: il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (attuazione della legge delega n. 183 del 2014)

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Sommario:

  1. 1. Introduzione. La legge delega 10 dicembre 2014 n. 183. – 1.1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23. – 1.2. Le tipologie di tutela introdotte dalla nuova disciplina.
  2. 2. Ambito di applicazione (art. 1). – 2.1. I dirigenti e altre categorie di lavoratori. – 2.2. Dipendenti della pubblica amministrazione. – 2.3. Il superamento della distinzione tra aziende con più di 15 dipendenti e aziende con meno di 15 dipendenti. Le organizzazioni di tendenza
  3. 3. Il licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace per mancanza della forma scritta (art. 2). – 3.1. Il licenziamento del lavoratore inidoneo al servizio per motivi di salute (art. 2, comma 4) e il licenziamento per superamento del periodo di comporto. – 3.2. Modalità di calcolo dell’indennità risarcitoria.
  4. 4. Licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa. Tutela indennitaria (artt. 3, comma 1, 7 e 8). – 4.1. L’ipotesi residuale di tutela reintegratoria (art. 3, commi 2 e 3). 4.1.1. Onere della prova; 4.1.2. Il contenuto della tutela reintegratoria. – 4.2. Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo viene meno la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 (art. 3, comma 3).
  5. 5. Vizi formali (art. 4).
  6. 6. Dipendenti da aziende con meno di sedici dipendenti (art. 9, comma 1).
  7. 7. Imprese senza fini di lucro o di tendenza (art. 9, comma 2).
  8. 8. Licenziamenti collettivi (art. 10).
  9. 9. Rito (art. 12).
  10. 10. Offerta di conciliazione (art. 6).
 

Il d.lgs. n. 23 del 2015 entrato in vigore a decorrere dal 7 marzo 2015 ha dato attuazione ai principi indicati dalla legge delega in materia di licenziamenti. Nonostante sia la legge delega sia il decreto legislativo facciano espressamente riferimento al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, non viene introdotta una nuova tipologia contrattuale, in quanto tale riferimento serve esclusivamente quale discrimine temporale per l’applicazione della nuova disciplina in materia di licenziamenti: il contratto a tutele crescenti non è altro che un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’unica caratteristica temporale di essere stato stipulato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (dal 7 marzo 2015) che consente l’applicazione della nuova disciplina in luogo della precedente prevista dagli artt. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.