Sommario:
- 1. Introduzione. La legge delega 10 dicembre 2014 n. 183. – 1.1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23. – 1.2. Le tipologie di tutela introdotte dalla nuova disciplina.
- 2. Ambito di applicazione (art. 1). – 2.1. I dirigenti e altre categorie di lavoratori. – 2.2. Dipendenti della pubblica amministrazione. – 2.3. Il superamento della distinzione tra aziende con più di 15 dipendenti e aziende con meno di 15 dipendenti. Le organizzazioni di tendenza
- 3. Il licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace per mancanza della forma scritta (art. 2). – 3.1. Il licenziamento del lavoratore inidoneo al servizio per motivi di salute (art. 2, comma 4) e il licenziamento per superamento del periodo di comporto. – 3.2. Modalità di calcolo dell’indennità risarcitoria.
- 4. Licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa. Tutela indennitaria (artt. 3, comma 1, 7 e 8). – 4.1. L’ipotesi residuale di tutela reintegratoria (art. 3, commi 2 e 3). 4.1.1. Onere della prova; 4.1.2. Il contenuto della tutela reintegratoria. – 4.2. Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo viene meno la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 (art. 3, comma 3).
- 5. Vizi formali (art. 4).
- 6. Dipendenti da aziende con meno di sedici dipendenti (art. 9, comma 1).
- 7. Imprese senza fini di lucro o di tendenza (art. 9, comma 2).
- 8. Licenziamenti collettivi (art. 10).
- 9. Rito (art. 12).
- 10. Offerta di conciliazione (art. 6).
Il d.lgs. n. 23 del 2015 entrato in vigore a decorrere dal 7 marzo 2015 ha dato attuazione ai principi indicati dalla legge delega in materia di licenziamenti. Nonostante sia la legge delega sia il decreto legislativo facciano espressamente riferimento al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, non viene introdotta una nuova tipologia contrattuale, in quanto tale riferimento serve esclusivamente quale discrimine temporale per l’applicazione della nuova disciplina in materia di licenziamenti: il contratto a tutele crescenti non è altro che un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’unica caratteristica temporale di essere stato stipulato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (dal 7 marzo 2015) che consente l’applicazione della nuova disciplina in luogo della precedente prevista dagli artt. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.