La qualificazione dell'Avvocatura regionale quale “ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta” operata da una legge regionale non vale a consentire una nomina discrezionale (rectius fiduciaria) del Coordinatore di questo organo.
L'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale, atteso il carattere tecnico-professionale e non politico delle funzioni relative, deve essere attribuito con le modalità previste dalla normativa in tema di conferimento di incarichi dirigenziali (e nella specie osservando i vincoli stabiliti per il conferimento a soggetti esterni alla pubblica amministrazione).