È nullo il licenziamento di un dirigente per violazione del divieto di licenziamento introdotto dall'art. 46 d.l. n. 18 del 2020 (d.l. “Cura Italia”) e confermato dai successi provvedimenti emergenziali, in quanto tale divieto deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.
È legittimo il licenziamento intimato nei confronti di un dirigente non trovando applicazione il divieto di licenziamento previsto dalla normativa emergenziale nei confronti dei dirigenti, in quanto il dato letterale dell'art. 46 d.l. n. 18 del 2020 (d.l. “Cura Italia”), insieme alla filosofia che lo sorregge, non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel c.d. “blocco”.