La valutazione di compatibilità ex art. 39 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020, non può limitarsi ad accertare in astratto se la prestazione possa essere tecnicamente svolta da remoto accedendo al software aziendale, occorrendo verificare in concreto che la stessa possa risultare ugualmente funzionale se resa non in presenza.