Sommario:
- 1. Il nuovo sistema giudiziale del motivo oggettivo di licenziamento.
- 2. Le critiche della dottrina.
- 3. Il passo falso della Cassazione.
Negli ultimi cinque anni la giurisprudenza di legittimità ha "riscritto" la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, innanzitutto delineando il significato delle «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3, l. n. 604 del 1966).