Note

Lavoro 10.02.2017

Obbligo di repechage e onere probatorio: un revirement della Suprema Corte?

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CASS. CIV. - sez. lav. - 22 marzo 2016, n. 5592  -  Poiché onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione, non incombe sul lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, seconda parte, l. n. 604 del 1966 l’onere di segnalare le postazioni di lavoro – analoghe a quella soppressa e alla quale era adibito – cui essere utilmente riallocato (c.d. obbligo del repêchage) in alternativa al licenziamento.