TRIBUNALE DI ROMA - sez. IV - 24 giugno 2016, n. 4517 - Il licenziamento del lavoratore deve essere considerato nullo in quanto esclusiva ragione posta a base del provvedimento espulsivo è la ritorsione, non sussistendo alcuna altra giustificazione legittima al licenziamento. Pertanto, effettuando un'interpretazione estensiva dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, il giudice applica la c.d. “tutela forte”, reintegrando il dipendente nel suo posto di lavoro.
Note
Lavoro 09.11.2016
La ritorsione come motivo esclusivo di licenziamento: quale regime sanzionatorio?
di Marzia Federica Cannito