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Lavoro 09.11.2016

La ritorsione come motivo esclusivo di licenziamento: quale regime sanzionatorio?

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TRIBUNALE DI ROMA - sez. IV - 24 giugno 2016, n. 4517 - Il licenziamento del lavoratore deve essere considerato nullo in quanto esclusiva ragione posta a base del provvedimento espulsivo è la ritorsione, non sussistendo alcuna altra giustificazione legittima al licenziamento. Pertanto, effettuando un'interpretazione estensiva dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, il giudice applica la c.d. “tutela forte”, reintegrando il dipendente nel suo posto di lavoro.