In tema di rapporto di lavoro somministrato, la valutazione complessiva della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo prescinde dall'esperimento della procedura di riqualificazione professionale prevista dal contratto collettivo di categoria, la quale non costituisce la procedimentalizzazione dell'obbligo di repêchage ai fini del suo assolvimento bensì la prova indiziaria della congruità del tempo impiegato per il ricollocamento del lavoratore. Risulta, infine, accentuata la difficoltà probatoria dell'Agenzia di somministrazione, la quale deve fornire anche la prova della ragionevole ricerca delle occasioni di lavoro presso i suoi utilizzatori, siano essi attuali o potenziali.
Note
Lavoro 28.04.2020
Sulla peculiarità dell'obbligo del repechage nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato
di Eva Lacková