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Lavoro 05.07.2022

La nuova meccanica della sanzione della reintegrazione (l'art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 dopo Cass. n. 11665/2022)

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Sommario:

  1. 1. Premessa
  2. 2. Considerazioni preliminari sulla natura del “codice disciplinare” (art. 7 della legge n. 300/1970) e sul richiamo ai codici disciplinari nell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970
  3. 3. Reintegrazione e rilevanza dei fatti punibili in modo conservativo (anche se non tipizzati) nella interpretazione letterale dell'art. 18, comma 4, dello Statuto
  4. 4. Reintegrazione e rilevanza dei fatti punibili in modo conservativo (anche se non tipizzati) nella interpretazione sistematica dell'art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto
  5. 5. Le possibili dinamiche evolutive dei codici disciplinari e i connessi risvolti interpretativi
  6. 6. (Segue): in caso di specificazione unilaterale delle previsioni collettive
  7. 7. (Segue): in caso di eliminazione delle clausole generali
  8. 8. L'individuazione delle condotte punibili in modo conservativo (solo) ai sensi delle previsioni del codice disciplinare (escludendo ogni ulteriore valutazione di proporzionalità)
  9. 9. (Segue): …è una questione di interpretazione della volontà negoziale (e non di ricerca di standard conformi ai valori dell'ordinamento)
  10. 10. I modelli di codice disciplinare nella contrattazione collettiva
  11. 11. Interpretazione del contratto collettivo e rilettura critica di alcune modalità applicative del nuovo indirizzo giurisprudenziale
  12. 12. Sussunzione e valorizzazione delle circostanze aggiuntive, estranee, aggravanti
  13. 13. (Segue): sussunzione e rilettura critica di alcune modalità applicative del nuovo indirizzo giurisprudenziale
 

All'esito del nuovo indirizzo giurisprudenziale introdotto da Cass. n. 11665/2022, il saggio ricostruisce la meccanica della sanzione della reintegrazione (art. 18, comma 4, Statuto) in caso di licenziamento ingiustificato, intimato per infrazioni punite dai codici disciplinari in modo conservativo in virtù di previsioni di carattere generale soffermandosi, in particolare: a) sulle problematiche interpretative connesse alle prevedibili tendenze evolutive dei codici disciplinari; b) sulla necessità che il giudice individui le condotte punibili in modo conservativo facendo esclusivamente riferimento al codice disciplinare e con rigorosa applicazione dei criteri di interpretazione della volontà negoziale (art. 1362 c.c. e ss.); c) sulla possibile interpretazione di alcuni modelli di codice disciplinare introdotti dalla contrattazione collettiva; d) sulla possibile rilettura, anche critica, della qualificazione di talune fattispecie concrete da parte di alcune delle prime sentenze del nuovo corso del diritto vivente.