Approfondimenti

Lavoro 08.05.2019

Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019 e il vero intento del legislatore

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. L'incerto rapporto tra tutela previdenziale e responsabilità civile.
  2. 2. Le indicazioni della giurisprudenza sul calcolo del danno differenziale: il confronto analitico tra indennizzo e risarcimento.
  3. 3. Criticità del calcolo per singole poste.
  4. 4. I contenuti della novella: il calcolo del danno differenziale per sommatoria.
  5. 5. La riduzione dei premi e la solidarietà invertita.
  6. 6. La difficile interpretazione delle norme risultanti dalle modifiche.
  7. 7. Conclusioni.
 

Con l'art. 1, comma 1126, l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) il legislatore ha modificato la formulazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U.) nonché dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), con l'intento di stabilire un criterio di calcolo del danno differenziale meno oneroso per le ragioni di rivalsa dell'INAIL. Ad un esame più attento, tuttavia, gli effetti della novella si rivelano a tutto vantaggio del datore di lavoro nonostante la sua estraneità agli effetti del calcolo del danno differenziale.