Sommario:
- 1. Premessa: l'incidenza del nuovo art. 2103 c.c. sullo scarso rendimento del lavoratore.
- 2. La rilevanza solo “soggettiva” dello scarso rendimento nella giurisprudenza.
- 3. Le critiche della dottrina prevalente alla rilevanza solo soggettiva dello scarso rendimento.
- 4. L’inopportunità di ricondurre il licenziamento per scarso rendimento all’interno del giustificato motivo oggettivo in seguito alla modifica dell’art. 2103 c.c.
- 5. Conclusione: la rilevanza (solo) “obliqua” o indiretta dello scarso rendimento “oggettivo” nell’ordinamento italiano in seguito alle riforme più recenti.
L’art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015 ha riscritto l’art. 2103 c.c. in tema di mansioni del lavoratore ampliando la mobilità professionale di quest’ultimo in tutte le direzioni. Lasciando da parte, per esigenze di economia del presente scritto, la modifica dei limiti entro i quali l’impresa può spostare il lavoratore verso mansioni superiori che, seppure solo in certa misura, ricalca l’assetto regolativo precedente [1], il nucleo centrale della novella è riferito agli spostamenti “orizzontali” e a quelli verso il basso: