TRIBUNALE DI LECCE – sez. II – 22 febbraio 2013, decr. - Allorquando la casa coniugale consta di due unità abitative separate ed autonome nulla impedisce che le dette unità siano assegnate separatamente ad ognuno dei coniugi. Dalla convivenza di entrambi i genitori in un unico plesso immobiliare conseguirà, peraltro, una maggiore facilità di esercizio della bigenitorialità, imprescindibile anche nella fase patologica della separazione (massima).
Note
Famiglia e successioni 09.03.2014
Vicini per amore o per forza. Riflessione sul potere del giudice di assegnazione parziale della casa coniugale.
di Francesca Dell'Anna Misurale